18 Febbraio 2016

Consulenza in materia orario di lavoro

Con le direttive n.104/93, n.34/2000 e infine n.88/2003, l’Unione Europea ha delineato una disciplina in materia di orario di lavoro finalizzato a garantire al lavoratore le condizioni minime necessarie affinchè nè sia tutelato il diritto alla salute.

Tale disciplina è stata recepita dallo Stato Italiano per tutti i lavoratori ad eccezione del personale medico che quindi è stato illegittimamente escluso.

Una procedura di infrazione dinanzi la Commissione Europea ha rilevato la illegittimità della esclusione. Lo Stato si è adeguato alla disciplina Europea solo dal novembre del 2015, momento in cui è stato adeguato l’orario di lavoro dei medici alle prescrizioni comunitarie.

Per il periodo antecedente il personale medico ha svolto un orario di lavoro in difformità delle regole Europee e da tanto deriva un diritto al risarcimento del danno.

Tale azione va avviata nei confronti dell’Azienda datrice datore di Lavoro e nei confronti della Stato Italiano; L’azienda è responsabile per non aver dato diretta applicazione alla norma europea e lo stato per avere impedito l’attuazione della Direttiva.

Per avviare le predette azioni è necessario:
1) rapporto di lavoro dall’1/1/2006
2) aver eseguito un orario di lavoro che non ha garantito un riposo di 11 ore tra un turno e l’altro, oppure 11 ore di riposo consecutive nell’arco delle 24 ore in caso di turno spezzato;
3) orario di lavoro settimanale comprensivo di straordinari e reperebilità superiore a 48 ore
4) orario di lavoro che non ha garantito almeno 35 (11+24) ore di riposo consecutive per ogni sette giorni di riposo;
5)il mancato riconoscimento di almeno 4 settimane all’anno di ferie.

Per ricorsi e consulenza contattare Studio Legale Aquino

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