Ricorso Ammissione TFA Sostegno 2020


In seguito alla pubblicazione del dm n. 95 del 12 febbraio 2020  per l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno (TFA Sostegno), si rappresenta che risultano esclusi dall’accesso numerose categorie di docenti.

Pertanto è possibile proporre ricorso avverso il decreto e il successivo Bando, al fine di ottenere l’accesso al TFA Sostegno.

Possono aderire al presente ricorso, le seguenti categorie di aspiranti docenti:

  • Docenti che abbiano maturato con qualsivoglia titolo 36 mesi (o 180 giorni per tre anni scolastici) di servizio, anche solo in parte sul sostegno;
  • Docenti in possesso di qualsiasi Diploma di istruzione secondaria (Diploma di maturità, incluso Diploma di maturità classica e Diploma di maturità scientifica). A tal riguardo infatti, si rappresenta che secondo quanto previsto dall’ultimo Regolamento ministeriale, è consentita la partecipazione al TFA Sostegno di tutti i docenti in possesso di diploma che sia titolo di accesso per le classi di concorso e gli insegnamenti tecnico pratici (Tabella “B”).
    Pertanto, considerato che per alcune classi di concorso è previsto come titolo di accesso qualsiasi Diploma di istruzione superiore, lo Studio Legale Marone ritiene abbiano diritto a partecipare tutti i Docenti che abbiano conseguito un qualsivoglia Diploma di istruzione superiore, di qualsivoglia natura e percorso di studi. Si precisa che una volta ottenuta la specializzazione sul Sostegno, tali Docenti potranno regolarmente ottenere incarichi di docenza sul Sostegno in tutti gli Istituti secondari di 2° grado; infatti, il Diploma viene considerato solo quale titolo di accesso per permettere la partecipazione al corso, ma una volta ottenuta la specializzazione, i Docenti potranno regolarmente insegnare per tutti gli Istituti secondari di 2° grado sul Sostegno;
  • Docenti laureati che non abbiano conseguito i 24 CFU, indipendentemente dalla data di conseguimento della Laurea;
  • Docenti in possesso di Laurea, ma privi degli esami integrativi necessari per l’accesso alla Classe di concorso, anche se in possesso dei 24 CFU;
  • Docenti in possesso di Diploma tecnico con accesso alle classi di concorso della tabella “A” (ad es. Diploma Istituto Tecnico Commerciale);
  • Docenti diplomati AFAM che non abbiano maturato 36 mesi di servizio e non abbiano conseguito i 24 CFU;
  • Dottori di ricerca, privi dei 24 CFU e dei 36 mesi di servizio, al fine del riconoscimento dell’equiparazione del periodo di dottorato al periodo di servizio;
  • Docenti diplomati ISEF.

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