I concorsi per docenti previsti per questo 2020 saranno tre e la pubblicazione dei bandi è prevista nelle prossime settimane:
- bando di concorso straordinario secondaria I e II grado;
- bando di concorso ordinario secondaria I e II grado;
- bando di concorso infanzia e primaria.
Concorso straordinario scuola secondaria: i requisiti
Per partecipare al concorso straordinario è necessario possedere il titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso, tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno, almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, e il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando il requisito dell’anno di servizio specifico.
Concorso ordinario scuola secondaria: i requisiti
Per la procedura per i posti comuni è richiesta l’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure la laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso a cui puoi accedere con la tua laurea oppure l’abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).
Per i posti di sostegno, è necessaria la specializzazione sul sostegno.
Concorso infanzia e primaria: i requisiti
Il decreto specifica che saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Tante categorie di docenti sono dunque illegittimamente escluse.
Possono quindi aderire al ricorso, al fine di poter conseguire la piena utilità dell’immissione in ruolo:
1) SERVIZIO PARITARIE: i docenti che hanno maturato i 3 anni di servizio presso Istituti scolastici “Paritari”, anche se in maniera “mista” (es. 1 anno su paritaria e 2 anni su statale); si precisa che tali docenti sono ammessi al concorso ai fini del solo conseguimento dell’abilitazione, mentre il ricorso ha il fine di consentire loro di concorrere, al pari delle altre categorie ammesse, all’inserimento in graduatoria per ottenere l’immissione in ruolo;
2) ANNO IN CORSO: i docenti che maturano il terzo anno di servizio statale nel corrente anno scolastico 2019/2020, in virtù di contratto annuale stipulato, utile ad attestare una durata pari ad almeno 180 gg. o continuativa dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio; si precisa che tali docenti sono ammessi al concorso ma solo con riserva, con rischio, in caso di complicazioni, di eventuale depennamento; pertanto, in via cautelativa, il ricorso mira a garantire la loro ammissione “a pieno titolo”, sulla base della dimostrazione ex ante (al momento della domanda) della durata contrattuale conforme all’art. 11, c. 14, Legge 124 – 3.5.1999 (180 gg. o continuativa dall’1 febbraio al termine dell’anno scolastico); l’obiettivo è quello di escludere una problematica valutazione ex post del servizio e garantire in ogni caso l’utile partecipazione di tale categoria;
3) SERVIZIO ANTE 2008/2009: i docenti che abbiano maturato i 3 anni di servizio statale, in tutto o in parte, prima dell’anno scolastico 2008/2009 (quindi, ad es. che abbiano conseguito i 3 anni dal 2003/2004 al 2005/2006 o che abbiano conseguito due anni nel 2004/2006 e un altro anno nel 2011/2012);
4) SERVIZIO SU SOSTEGNO SENZA TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE: i docenti che abbiano maturato 3 anni di servizio sulla materia del sostegno, ma sono privi del titolo di specializzazione sul sostegno (e nemmeno sono iscritti ad un corso di specializzazione sul sostegno in fase di svolgimento);
5) DOCENTI CLASSE A066 (Trattamento testi/Informatica) CON 3 ANNI DI SERVIZIO: i docenti della classe A066 che erroneamente il MIUR persiste nel non assimilare e/o non far confluire nella categoria dei docenti ITP – Insegnanti Tecnico Pratici, per motivi prettamente formali legati alla non inclusione della classe A066 tra le classi della Tabella B – Dpr 19/16; pertanto, tali docenti, non avendo il diploma ITP secondo l’erronea interpretazione data dal MIUR, restano esclusi dal concorso straordinario anche se hanno conseguito i 3 anni di servizio richiesti; il ricorso mira, quindi, a far partecipare tali docenti nelle classi affini alla A066 e con l’obiettivo di conseguire l’immissione in ruolo o, in subordine, almeno l’abilitazione all’insegnamento.